Modulistica

Separazione e Divorzio

Informazioni
Descrizione del servizio
Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

  • Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile
    L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
    L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.
    Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
    - NON VI SIANO FIGLI* minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,
         * La circolare  n° 6 del 24 Aprile 2015 del Ministero dell'Interno ha specificato che si fa riferimento ai figli comuni dei coniugi
    - l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale*.
         * Con la circolare n 6 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato che, l’accordo di separazione e divorzio davanti all’ufficiale di stato civile può contenere “patti di trasferimento patrimoniale“ purchè non produttivi di effetti traslativi di diritti reali. A tale proposito si rende noto che l’ufficio di Stato Civile non è competente a fornire assistenza e consulenza in merito ai suddetti patti.
    Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
    - iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
    - trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
    - residenza di uno dei coniugi
    Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio.
    All'atto dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a euro 16,00, con pagamento in contanti allo sportello demografico.

    Documenti necessari
    In occasione del contatto iniziale, a seconda delle diverse fattispecie, verranno fornite le informazioni relative alla documentazione da produrre consistenti nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione (in base alla casistica), che dovranno essere compilate da entrambi i coniugi e presentate all'Ufficiale di Stato Civile.

 

  •  Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
    L'11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all'art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio.Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
    La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
    L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
    - iscrizione dell'atto di matrimonio
    - trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi 
    - Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
    La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo:
    comune.olgiate-comasco@legalmail.it


Tempi
Per gli accordi sia di separazione che di divorzio da concludere dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile, sarà necessario fissare contemporaneamente due appuntamenti per la sottoscrizione degli atti tenendo presente che tra il primo atto e l'atto conclusivo, dovranno trascorrere almeno 30 giorni e che la mancata presentazione alla data stabilita anche di uno solo degli interessati, a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma del procedimento, che verrà meno senza alcuna conseguenza, ma che renderà l'intera fase come non effettuata.
Per il deposito degli accordi da parte degli avvocati, gli stessi verranno protocollati al momento della consegna della documentazione e trascritti nei 10 giorni successivi.

Costi
Euro 16,00 da corrispondere all'ufficio.

UfficioStato Civile
Telefono: 031994600
Fax: 031944792
Email: demografici@comune.olgiate-comasco.co.it
Pec: comune.olgiate-comasco@legalmail.it

 

ResponsabileFerrario Rag. Renata Maria
Ruolo: Responsabile area Demografica/Statistica
Telefono: 031994602
Fax: 031944792
Email: demografici@comune.olgiate-comasco.co.it