Informazioni
La cittadinanza italiana, può essere concessa su domanda dell'interessato da presentarsi tramite la Prefettura, nei seguenti casi:
- al cittadino straniero o apolide, coniuge di cittadino italiano, quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se risiede all'estero, qualora al momento della adozione del decreto ministeriale, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione personale dei coniugi. I termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
- allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente da almeno tre anni;
- allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
- allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
- al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea che risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
- all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
- allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La cittadinanza italiana può essere inoltre acquisita mediante dichiarazione/istanza all’ufficiale dello stato civile, nei seguenti casi:
- straniero nato in Italia, legalmente residente senza interruzione nello Stato sino al compimento della maggiore età. Può altresì acquistare la cittadinanza italiana se, prima del compimento del 19° anno di età, rende apposita dichiarazione all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza (art. 4, comma 2, Legge 91/92);
- cittadino straniero, diretto discendente di cittadino italiano emigrato all'estero, che non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, può, se residente in Italia, presentare istanza all'Ufficiale dello Stato civile per il riconoscimento del possesso della cittadinanza dalla nascita (jure sanguinis).
La Legge n. 94/2009 ha introdotto un contributo pari a 200 Euro per le istanze di concessione della cittadinanza e per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia.
Riferimenti normativi:
- Legge n. 91/1992 - Norme sulla cittadinanza
- Legge 94/2009 - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
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